

Fasi di controllo e certificazione
Fase istruttoria
Formulazione da parte dell'azienda della richiesta di adesione al metodo
di produzione biologico sotto il controllo dell'Ente Certificatore;
valutazione dell'idoneità dell'azienda stessa; stesura del contratto
e ammissione al sistema di controllo.
Visite ispettive e analisi
E' la fase di controllo vera e propria, messa in atto periodicamente
con sopralluoghi aziendali e analisi delle produzioni.
Lo scopo è quello di verificare la regolarità della documentazione
e la conformità delle aziende e delle loro produzioni al metdo
di produzione biologico.
Certificazione delle produzioni
Qesta fase consiste nell'esame, da parte del responsabile dell'attività
di controllo prima e della Commissione di Certificazione poi, di tutta
la documentatione relativa all'azienda ammessa al Sistema di controllo
Bios.
Nel caso di conformità alla norma, si emette il certificato.
Rilascio della documentazione
Viene rilasciata all'azienda tutta la documentazione necessaria a comprovare
la sua adesione al sistema di produzione biologico e la conformità
dalla sua attività e delle sue produzioni al metodo di produzione
biologico.
Sistema di controllo per la conformità al Reg. CEE 2092/91
Il consiglio delle comunità europee ha adottato il presente
regolamento, di cui verranno presentati i punti salienti.
Campo di applicazione
Il presente regolamento è applicabile ai prodotti che rechino,
o siano destinati a recare, indicazioni concernenti il metodo di produzione
biologico.
Etichettatura
Nell'etichettatura o nella pubblicità dei prodotti si può
fare riferimento al metodo di produzione biologico unicamente se:
· le indicazioni in questione evidenziano che si tratta di un
metodo di produzione agricolo;
· il prodotto è stato ottenuto secondo le norme;
· il prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore
assoggettato alle misure di controllo.
Nell'etichettatura o nella pubblicità di un prodotto si può
fare riferimento, nella denominazione di vendita del prodotto, al metodo
di produzione biologico unicamente se:
· tutti gli ingredienti di origine agricola del prodotto sono
o provengono da prodotti ottenuti secondo le norme;
· il prodotto contiene solo sostanze elencate nell'allegato VI
come ingredienti di origine non agricola;
· il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti,
durante la preparazione, a trattamenti mediante raggi ionizzanti o che
prevedono l'uso di sostanze non elencate nell'allegato VI.
Nell'etichettatura o nella pubblicità di un prodotto, preparato
in parte con ingredienti non conformi ai requisiti indicati, si può
far riferimento al metodo biologico di produzione, purché:
· almeno il 50 % degli ingredienti di origine agricola sia conforme
ai requisiti;
· le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico
compaiano solo nell'elenco degli ingredienti o si riferiscano chiaramente
solo agli ingredienti ottenuti secondo le norme;
· gli ingredienti e il loro tenore figurino in ordine di peso
decrescente nell'elenco degli ingredienti;
· le indicazioni nell'elenco degli ingredienti figurino con lo
stesso colore e con dimensioni e caratteri identici.
Possono essere precisati le modalità d'uso e i requisiti della
composizione di questi ingredienti e di queste sostanze.
Norme di produzione
Il metodo di produzione biologico implica che, nella produzione soltanto
i prodotti che sono costituiti da sostanze enumerate negli allegati
I e II possono essere utilizzati come prodotti fitosanitari, detergenti,
concimi, o ammendanti del terreno ed essi possono essere utilizzati
unicamente nelle specifiche condizioni descritte negli allegati.
Prodotti che non sono autorizzati possono esserelo se sono soddisfatte
le condizioni seguenti:
· quando sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo
o una particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative
biologiche, colturali, fisiche o relative alla selezione dei vegetali
e le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto
diretto con le sementi, i vegetali o i prodotti vegetali; tuttavia,
nel caso di vegetali vivaci, il contatto diretto può aver luogo,
ma soltanto al di fuori della stagione di crescita delle parti commestibili
(frutti) fintantoché l'applicazione del prodotto non induce indirettamente
la presenza di residui nelle parti commestibili e la loro utilizzazione
non produce effetti inaccettabili per l'ambiente e non contribuisce
a contaminarlo;
· quando sono utilizzati per la concimazione o il trattamento
del terreno e sono essenziali per esigenze nutritive specifiche dei
vegetali e che non possono essere soddisfatti con le tecniche di cui
all'allegato I.
Se del caso, per un prodotto che figura nell'allegato II possono essere
precisati le condizioni di utilizzazione e i requisiti in materia di
composizione e/o di solubilità, per garantire che lascino la
minor quantità possibile di residui nelle parti commestibili
delle colture e nei prodotti delle colture commestibili e che la loro
incidenza sull'ambiente sia ridotta al minimo;
Sistema di controllo
Gli operatori che producono, preparano o importano da un paese terzo
i prodotti ai fini della loro commercializzazione devono:
· notificare tale attività all'autorità competente
dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata;
la notifica comprende i dati ripresi nell'allegato IV;
· assoggettare la loro azienda al regime di controllo.
Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo per la
ricezione delle notifiche e instaurano un sistema di controllo gestito
da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi
privati riconosciuti ai quali gli operatori che producono o preparano
i prodotti debbono essere soggetti.
Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati,
gli Stati membri designano un'autorità incaricata del riconoscimento
e della sorveglianza di tali organismi.
Per il riconoscimento di un organismo di controllo privato sono presi
in considerazione gli elementi seguenti:
· il piano tipo di controllo elaborato dall'organismo, contenente
una descrizione particolareggiata delle misure di controllo che s'impegna
ad imporre agli operatori che controlla;
· le sanzioni che l'organismo prevede di imporre nei casi in
cui si accertino irregolarità;
· le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature
di carattere amministrativo e tecnico, nonché l'esperienza in
materia di controllo e l'affidabilità;
· l'obiettività dell'organismo di controllo nei confronti
degli operatori da esso controllati.
Quando un organismo di controllo è stato riconosciuto, l'autorità
competente provvede a:
· garantire l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo
di controllo;
· accertare l'efficienza dei controlli;
· prendere conoscenza delle infrazioni accertate e delle sanzioni
comminate;
· revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora
questo non soddisfi i requisiti o non sia più conforme.
Gli organismi di controllo riconosciuti:
· consentono all'autorità competente, ai fini d'ispezione,
il libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi informazione
e forniscono tutta la collaborazione ritenuta necessaria dall'autorità
competente per l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti;
· trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno all'autorità
competente dello Stato membro l'elenco degli operatori da essi controllati
al 31 dicembre dell'anno precedente e le presentano una breve relazione
annuale.
L'autorità di controllo e gli organismi di controllo devono:
· ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione
delle disposizioni o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato
III, far sopprimere le indicazioni di metodo biologico per l'intera
partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità;
· qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti
prolungati, ritirare all'operatore in questione il diritto di commercializzare
prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico
per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello
Stato membro.
Indicazione di conformità al regime di controllo
L'indicazione della conformità al regime di controllo può
figurare unicamente sull'etichettatura dei prodotti che:
· sono conformi alle disposizioni;
· per l'intera durata delle operazioni di produzione e di preparazione
sono stati soggetti al sistema di controllo;
· sono condizionati e trasportati, fino al punto di vendita al
minuto, in imballaggi chiusi;
· recano sull'etichetta il nome, se del caso, il marchio depositato
dell'organismo di controllo, il nome e l'indirizzo del produttore e
del preparatore.
Nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere contenute
affermazioni che suggeriscano all'acquirente che l'indicazione di agricoltura
biologica costituisce una garanzia di qualità organolettica,
nutritiva o sanitaria superiore.
Importazione da paesi terzi
I prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati
unicamente quando sono originari di un paese terzo figurante in un elenco
e sono stati controllati da un’organismo di controllo competente
del paese terzo attestante che la partita indicata nel certificato è
stata ottenuta in un sistema di produzione in cui sono applicate norme
equivalenti a quelle europee.